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Sez. 3, Sentenza n. 4802 del 26/07/1986 (Rv. 447502 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE NON ABITATIVO - RECESSO PER NECESSITÀ DEL LOCATORE - COMUNICAZIONE DI PREAVVISO - ANALITICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - SPECIFICAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447502-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE NON ABITATIVO - RECESSO PER NECESSITÀ DEL LOCATORE - COMUNICAZIONE DI PREAVVISO - ANALITICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - SPECIFICAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*

In tema di recesso dalla locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione per necessità del locatore, questi non è tenuto, nella comunicazione di preavviso da effettuare al conduttore ai sensi dell'art. 59, primo comma, della legge n. 392 del 1978, ad esporre analiticamente le ragioni del recesso stesso, essendo a tal fine sufficiente una loro generica indicazione, mentre l'Onere della precisazione degli elementi Atti a sostenere l'invocata necessità va osservato con l'atto introduttivo del giudizio. (Conf 4258/85, mass n 441747; (Conf 2898/85, mass n 440654; (Conf 4143/83, mass n 429092).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)