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Sez. 3, Sentenza n. 3026 del 06/05/1986 (Rv. 446036 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446036-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Il locatore di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione che, ai sensi degli artt. 73 e 29 della legge n. 392 del 1978, eserciti il recesso per necessità, non è tenuto nella "comunicazione di preavviso", da inviare al conduttore ai sensi dell'art. 59 della legge stessa, ad esporre le ragioni del recesso - come è invece prescritto dall'art. 29 nella diversa ipotesi del diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza - restando sufficiente una generica enunciazione, salvo l'Onere della precisazione degli elementi addotti a sostegno della domanda con l'atto introduttivo del procedimento di rilascio. (Conf 3494/83, mass n 428386; (Conf 3016/82, mass n 420944).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)