Sez. 2, Sentenza n. 22400 del 30/06/2026 (Rv. 679152-02)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Illecito disciplinare - Prescrizione - Operatività - Interruzione - Analogia con procedimento penale - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità anche d'ufficio ed in sede di legittimità - Fattispecie. NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE - In genere.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
In tema di illecito disciplinare notarile, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 146 della l. n. 89 del 1913 non è soggetta, in via analogica, al regime interruttivo della prescrizione del reato, cosicché il procedimento disciplinare e le relative pronunce non ne interrompono il decorso, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge; ne deriva che l'intervenuta prescrizione dell'illecito determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare ed è rilevabile anche d'ufficio e in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso principale e, pronunciando su quello incidentale, ha dichiarato estinta per prescrizione l'infrazione di spersonalizzazione della prestazione contestata al notaio, considerato che la richiesta di apertura del procedimento disciplinare era stata l'unico atto interruttivo del termine prescrizionale).
Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)