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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 6487 del 14/03/2013 (Rv. 625466 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Prescrizione - Interruzione - Esclusione - Operatività della prescrizione - Rilevabilità anche d'ufficio ed in sede di legittimità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625466-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

La prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti del notaio (che non è interrotta dalla contestazione delle infrazioni, dalla pronuncia del Consiglio notarile o da quella dell'autorità giudiziaria) può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità: in tal caso, deve essere cassata senza rinvio l'eventuale sentenza di condanna pronunciata dal giudice di merito, senza nessuna possibilità per la Corte di cassazione di esaminare i motivi di ricorso.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)