Sez. U, Ordinanza n. 11348 del 13/05/2013 (Rv. 626180 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Sentenza della Corte di cassazione - Contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla regolamentazione delle spese secondo soccombenza o mediante compensazione - Correzione degli errori materiali - Inammissibilità - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
È inammissibile l'istanza di correzione degli errori materiali proposta avverso un'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione la quale, dopo aver dichiarato in motivazione che il ricorrente, in ragione della sua totale soccombenza, era tenuto al rimborso delle spese in favore delle parti vittoriose, abbia nel dispositivo compensato per intero le stesse tra le parti, atteso che la composizione del contrasto logico esistente tra motivazione e dispositivo presuppone un'attività di interpretazione dell'effettivo "decisum" non consentita in sede di correzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)