Sez. 2, Sentenza n. 4264 del 24/02/2006 (Rv. 586889 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE | Aree di parcheggio - Art.12, nono comma, legge n. 246 del 2005 - Soppressione del vincolo pertinenziale con altre unità immobiliari - Applicabilità - Soltanto per il futuro - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
URBANISTICA - IN GENERE
In tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, l'art.12, nono comma, della legge n. 246 del 2005, che ha modificato l'art. 41 sexies della legge n.1150 del 1942, in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, trova applicazione soltanto per il futuro, vale a dire per le sole costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari; l'efficacia retroattiva della norma va infatti esclusa, in quanto, da un lato, non ha natura interpretativa, per mancanza del presupposto necessario a tal fine, costituito dalla incertezza applicativa della disciplina anteriore, e, dall'altro, perché le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/11/2005 num. 246 art. 12 com. 9, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)