diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9090 del 05/06/2012 (Rv. 622653 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Aree di parcheggio - Art.12, nono comma, legge n. 246 del 2005 - Facoltà di autonoma alienazione rispetto alle altre unità immobiliari - Applicabilità retroattiva delle relativa disciplina alle vendite stipulate prima della sua entrata in vigore - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622653-01

URBANISTICA - IN GENERE

In tema di regolamentazione legale delle aree destinate a parcheggio, l'art.12, nono comma, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha modificato l'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, non ha effetto retroattivo, né natura imperativa; ne consegue che la disciplina anteriore, di cui al citato art. 41 sexies delle legge n. 1150 del 1942, con cui si attribuisce al soggetto che abita stabilmente l'unità immobiliare sita nell'edificio un diritto reale d'uso sullo spazio destinato a parcheggio interno, che non ecceda il limite ivi prescritto, trova applicazione nei casi in cui, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, risultino già stipulati gli atti di vendita delle singole unità immobiliari.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 28/11/2005 num. 246 art. 12 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)