Sez. L, Sentenza n. 104 del 09/01/1991 (Rv. 470409 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A persona irreperibile | Ammissibilità - Condizioni - Desunzione implicita di queste ultime dalla esecuzione della notificazione nella forma ex art. 140 cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze.
Procedimento civile - Notificazione - A persona irreperibile
La "irreperibilità", che consente il ricorso all'eccezionale procedimento di notificazione descritto nell'art. 140 cod. proc. civ., deve conseguire alla impossibilità di eseguire la consegna dell'atto al destinatario non soltanto quando la notificazione non avvenga a mani proprie (art. 138) e nei luoghi nei quali la legge presume che egli possa essere reperito (art. 139, primo comma) ma anche quando nei suddetti luoghi manchino (nel senso che non esistano) o non si rinvengano (nel senso che non siano presenti) le persone che la norma processuale considera idonee a garantire la trasmissione dell'atto, a causa della relazione o del rapporto, di diritto o di fatto, esistente con il destinatario. L'impossibilità di eseguire la notificazione nei luoghi e secondo le modalità dei suddetti articoli deve risultare dalla relata dell'organo notificante, non potendo desumersi per implicito dalla forma di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. concretamente adottata, la cui nullità, conseguente all'illegale adozione di tale procedimento notificatorio, comporta, nel caso di invalida notifica dell'atto introduttivo del giudizio, rilevata in sede di legittimità, la cassazione delle sentenze dei due gradi di merito con rinvio della causa al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)