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Sez. 3, Sentenza n. 21020 del 28/10/2014 Ud. (dep. 21/05/2015) Rv. 263738 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Atto sessuale - Nozione - Finalizzazione al soddisfacimento dell'agente - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263738-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria. (Fattispecie di palpeggiamenti e schiaffi sui glutei della vittima, nella quale la Corte ha escluso che l'eventuale finalità ingiuriosa dell'agente escludesse la natura sessuale della condotta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)