Sez. 3, Sentenza n. 51582 del 02/03/2017 Ud. (dep. 13/11/2017) Rv. 272362 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Violenza sessuale - Elemento oggettivo - Atto sessuale - Nozione - Soddisfacimento della concupiscenza dell'aggressore - Volontaria compromissione della libertà sessuale della vittima - Necessità - Criteri di valutazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
In tema di atti sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. è solo quella finalizzata a soddisfare la concupiscenza dell'aggressore od a volontariamente invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima, con la conseguenza che il giudice, al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva. (In motivazione, la Corte ha escluso che il compimento da parte dell'imputato - che svolgeva attività di animatore volontario presso una struttura in cui erano ospitati bambini e adolescenti - di giochi che implicavano un ripetuto coinvolgimento fisico fosse qualificabile solo per questo " atto sessuale", essendo necessaria una verifica sulla direzione finalistica di tale condotta, volta ad accertare se il contatto corpore corpori fosse stato posto in essere per esclusive finalità ludiche o per soddisfare gli istinti sessuali)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)