Sez. 1, Sentenza n. 9075 del 13/09/1997 (Rv. 507939 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Concessione di ipoteca su immobile per debito contestuale - Azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, legge fallimentare - Assoggettabilità - Dipendenza dell'ipoteca dalla concessione di mutuo per l'acquisto dell'immobile - Ininfluenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
La concessione da parte del debitore, poi fallito, di ipoteca su un immobile, entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, per un debito contestualmente creato, è soggetta alla revocatoria fallimentare, ex art. 67, secondo comma, legge fallimentare nella ricorrenza delle condizioni ivi previste, ancorché il debito tragga origine dal mutuo (di scopo) concesso al debitore per l'acquisto dell'immobile medesimo, dal beneficiario della garanzia.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)