Sez. 1, Sentenza n. 1390 del 19/02/1999 (Rv. 523376 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Eseguiti entro l'anno - "Eventus damni" - Prova - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria di pagamenti eseguiti entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento (art. 67, secondo comma, legge fall.), la prova dell'"eventus damni" ad essi sotteso deve ritenersi "in re ipsa", in forza della presunzione di pregiudizio per la massa dei creditori conseguente all'atto di disposizione patrimoniale da parte del fallito, così che, sul curatore, grava il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'"accipiens".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)