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Sez. 1, Sentenza n. 9853 del 20/09/1991 (Rv. 473961 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere | Azione revocatoria fallimentare prevista dal secondo comma dell'art. 67 legge fall. - "Eventus damni" - Prova - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473961-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere

Con riguardo all'azione revocatoria fallimentare prevista dal secondo comma dell'art. 67 legge fall., lo "eventus damni" è "in re ipsa", in forza di presunzione di pregiudizio per i creditori conseguente all'atto di disposizione del patrimonio nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)