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Sez. 2, Sentenza n. 14450 del 07/06/2013 (Rv. 626585 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - OBBLIGATORIETÀ | Condizione della preventiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ex art. 10 delle preleggi - Regolamenti emanati dagli ordini professionali - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626585-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - OBBLIGATORIETÀ

La disposizione dell'art. 10 disp. prel. cod. civ., che subordina l'obbligatorietà dei regolamenti alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, trova applicazione unicamente per i regolamenti governativi, i quali hanno efficacia "erga omnes", e non invece per i regolamenti espressione della libera autorganizzazione degli ordini professionali (quale, nella specie, il regolamento sulla formazione permanente obbligatoria dei notai, cui rinvia il Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale del Notariato), risultando una forma di pubblicità generalizzata, con riguardo a questi ultimi, da un lato non imposta da alcuna norma di ordine primario, dall'altro eccessiva rispetto allo scopo della semplice comunicazione alla platea ristretta ed omogenea degli iscritti.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 10 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)