Sez. L, Sentenza n. 1204 del 19/02/1990 (Rv. 465393 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - OBBLIGATORIETÀ - FORZA E VALORE DI LEGGE - "VACATIO LEGIS" - APPLICABILITÀ AI DECRETI MINISTERIALI - ESCLUSIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - OBBLIGATORIETÀ - FORZA E VALORE DI LEGGE - "VACATIO LEGIS" - APPLICABILITÀ AI DECRETI MINISTERIALI - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art. 10, primo comma, delle preleggi - secondo cui le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia diversamente disposto - non si applica ai decreti ministeriali (nella specie, decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 21 febbraio 1981, pubblicato sulla G.U. N. 237 del 27 novembre 1981, di approvazione di un regolamento dell'e.N.P.a.M.) che recepiscono (senza, peraltro, trasformarli in regolamenti governativi) Atti emanati da autorità non statali in forza di un potere normativo attribuito da leggi speciali (art. 3, comma secondo, delle preleggi), essendo tali decreti emanati nell'Esercizio di un semplice controllo, con la conseguenza che i medesimi, anche se debbono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, non sono assoggettati ad alcun periodo di vacatio legis e sono quindi immediatamente applicabili per il carattere di esecutorietà proprio degli Atti amministrativi. (V 8865/87, mass n 456222; (V 3701/85, mass n 441282; (V 3320/83, mass n 428213).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 3, Preleggi art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)