Sez. L, Sentenza n. 15315 del 25/07/2016 (Rv. 640867 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - OBBLIGATORIETÀ | Forza e valore di legge - "Vacatio legis" - Applicabilità ai decreti ministeriali - Esclusione - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - OBBLIGATORIETÀ
L'art. 10, comma 1, disp. prel. c.c. non si applica ai decreti ministeriali (nella specie, decreto del Ministro del bilancio, del tesoro e della programmazione economica del 22 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. n. 256 del 2 novembre 1995, in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali) che recepiscono, senza trasformarli in regolamenti governativi, gli atti emanati da autorità non statali in forza di un potere normativo attribuito da leggi speciali (art. 3, comma 2, disp. prel. c.c.), sicché i medesimi, anche se debbono essere pubblicati sulla G.U., non sono assoggettati ad alcun periodo di "vacatio legis" e sono quindi immediatamente applicabili atteso il carattere di esecutorietà proprio degli atti amministrativi.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 3 com. 2, Preleggi art. 10 com. 1, DM Bilancio e programmazione economica 22/06/1995
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)