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Sez. L, Sentenza n. 6301 del 25/10/1983 (Rv. 431039 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'ENASARCO DA PARTE DEL PREPONENTE - AZIONE DI RISARCIMENTO DELL'AGENTE - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431039-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'ENASARCO DA PARTE DEL PREPONENTE - AZIONE DI RISARCIMENTO DELL'AGENTE - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

L'Azione diretta ad ottenere, con riferimento ad un rapporto di Agenzia, il risarcimento dei danni da omesso versamento dei contributi all'ENASARCO da parte del preponente, è soggetta alla prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ. il cui decorso ha inizio nel momento in cui il danno stesso si verifica, identificabile con quello in cui l'agente, raggiunta l'età della pensione, perde il relativo diritto (o lo vede ridotto) a cagione dell'omissione, senza che possa attribuirsi rilievo condizionante alla circostanza che, in detto momento, i contributi dovuti non siano ancora prescritti, essendo anzi la prescrizione stessa causa e non ragione di esclusione del danno da risarcire.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)