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Sez. L, Sentenza n. 159 del 09/01/1984 (Rv. 432411 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432411-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione assicurativa (art. 2116, secondo comma, cod. civ.) è soggetto alla prescrizione (decennale) di cui all'art. 2946 cod. civ., che non può iniziare a decorrere finché non si siano realizzati entrambi i presupposti di fatto posti dall'art. 2116 a fondamento di detta pretesa risarcitoria, e cioè sino a quando non si verifichi la definitiva perdita (totale o parziale), da parte del lavoratore, del diritto alla prestazione dell'Assicurazione obbligatoria e risulti la mancata o irregolare contribuzione da parte del datore di lavoro, concretandosi solo nel momento della mancata corresponsione della pensione o di una corresponsione non corrispondente al dovuto per la causa suindicata, da parte dell'istituto assicuratore, il rapporto risarcitorio previsto dal menzionato art. 2116. (V 6301/83, mass n 431039; (V 1001/83, mass n 425771; (V 145/83, mass n 424954).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)