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Sez. 1, Sentenza n. 3214 del 25/03/1991 (Rv. 471453 - 01)

Agricoltura - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie | Domanda di rimborso delle imposte di registro ed ipotecarie, con riguardo ad atto di trasferimento di fondo rustico - Presentazione nel termine di prescrizione triennale - Sufficienza - Esclusione - Concessione dei benefici fiscali ex legge n. 604 del 1954 - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471453-01

Agricoltura - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie

Ai sensi dell'art. 35 della legge n. 590 del 1965, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, della domanda, corredata dalla documentazione richiesta, diretta ad ottenere il rimborso delle normali imposte ipotecarie e di registro con riguardo all'atto di trasferimento del fondo rustico, non è sufficiente per la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 604 del 1954, qualora in detto atto l'acquirente non abbia esplicitamente dichiarato di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui a tale ultima legge.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)