Sez. 1, Sentenza n. 8057 del 27/08/1997 (Rv. 507181 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Applicazione - Condizioni - Documentazione della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale - Termine triennale per la produzione del certificato dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura - Mancata produzione - Conseguenze - Decadenza dai benefici - Limiti - Impossibilità di produzione tempestiva per l'inerzia dell'ufficio tenuto al rilascio della certificazione - Decadenza - Esclusione.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di benefici fiscali, il conseguimento delle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954 n. 604, è condizionato alla produzione entro il termine triennale del certificato dell'Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura, attestante, fra l'altro la qualità di imprenditore agrario a titolo principale del contribuente, ma la mancata osservanza di tale termine non comporta la perdita del beneficio qualora essa dipenda dall'omissione dell'ufficio tenuto al rilascio della certificazione, considerato anche che, non essendo consentito un diretto accertamento giudiziale dei requisiti per le agevolazioni, l'omissione dell'ufficio priva il contribuente dell'unico strumento di documentazione degli stessi ed assume carattere assorbente.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 3, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)