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Sez. 1, Sentenza n. 3943 del 05/07/1984 (Rv. 435910 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA - FUNZIONE - EFFETTI ERGA OMNES DELLA SENTENZA - SENTENZA DI DIVORZIO - EFFETTI PERSONALI E PATRIMONIALI - NEI CONFRONTI DELLE PARTI, EREDI ED AVENTI CAUSA - DECORRENZA - DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1984-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435910-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA - FUNZIONE - EFFETTI ERGA OMNES DELLA SENTENZA - SENTENZA DI DIVORZIO - EFFETTI PERSONALI E PATRIMONIALI - NEI CONFRONTI DELLE PARTI, EREDI ED AVENTI CAUSA - DECORRENZA - DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO.*

Tutti gli effetti della sentenza di divorzio, sia personali che patrimoniali, si producono tra le parti, i loro eredi o aventi causa, dal momento del suo passaggio in giudicato, secondo i principi generali contenuti negli artt. 2908 e 2909 cod. civ., mentre l'annotazione nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 10 legge 1 dicembre 1970 n. 898, attiene unicamente agli effetti erga omnes della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, dello status delle persone fisiche che è propria dei registri dello stato civile. (Conf 3038/77, mass n 386604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)