Sez. 3, Sentenza n. 2770 del 28/03/1997 (Rv. 503356 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Esercizio del diritto da parte del coltivatore diretto del fondo compravenduto - Contraddittorio necessario con l'acquirente del fondo - Sussistenza - Domanda di danni proposta dal retrattato contro l'alienante - Litisconsorzio con quest'ultimo - Carattere facoltativo - Simultaneità dei giudizi fra retraente e retrattato e fra retrattato e venditore - Autonomia dei giudizi - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In caso di esercizio da parte del coltivatore diretto di un fondo compravenduto del diritto di riscatto di cui all'art. 8 legge 26 marzo 1965 n. 590 contraddittore necessario nel relativo giudizio è unicamente l'acquirente del fondo. Ne deriva che ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell'alienante il fondo, perché contro quest'ultimo il retrattato ha proposto domanda di danni, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, nella quale i due giudizi (quello tra retraente e retrattato da una parte e quello tra retrattato e venditore dall'altra) nonostante la simultaneità del processo permangono autonomi, con la conseguenza che le difese spiegate dall'alienante per resistere alla domanda del retrattato non possono avere rilievo ai fini dell'esito del giudizio di riscatto tra retraente e retrattato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)