Sez. 1, Sentenza n. 3290 del 07/04/1994 (Rv. 486070 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Cosiddetta occupazione appropriativa - Somma dovuta a titolo di risarcimento del danno - Interessi relativi - Determinazione - Criteri - Indici annuali medi di svalutazione - Utilizzazione - Ammissibilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno
In tema di cosiddetta occupazione appropriativa, gli interessi legali spettanti al proprietario del terreno sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non devono essere calcolati sulla somma rivalutata alla data della decisione, ma vanno rapportati, inizialmente, al valore del bene al momento della fattispecie acquisitiva e, successivamente, al diverso ammontare del detto controvalore del bene per effetto dei mutamenti del valore di acquisto della moneta. Trattandosi di liquidazioni equitative, possono essere utilizzati indici annuali medi di svalutazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)