Sez. 2, Sentenza n. 16101 del 27/10/2003 (Rv. 567706 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Domande nuove - Notifica al contumace - Fondamento - Conseguenze - Nullità- Configurabilità- Nullità relativa non rilevabile d'ufficio deducibile solo dal contumace.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE
L'inosservanza dell'obbligo di notificazione delle domande nuove previsto dall'art. 292 c.p.- dettato nell'esclusivo interesse della parte contumace - determina una nullità relativa, sicché non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma deve essere dedotto dallo stesso contumace all'atto della sua eventuale successiva costituzione o mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunziato sul merito della domanda nuova non notificata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)