Sez. 2 - , Ordinanza n. 9527 del 18/04/2018 (Rv. 648089 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Comparse contenenti domande nuove – Comparse di intervento - Notifica al contumace - Omissione - Conseguenze – Nullità relativa non rilevabile d'ufficio deducibile solo dal contumace - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE
La violazione dell'art. 292 c.p.c., secondo cui le comparse contenenti domande nuove devono essere notificate al contumace, sebbene trovi applicazione anche alle comparse di intervento, non è rilevabile d'ufficio, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nel suo interesse esclusivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)