Sez. 2, Sentenza n. 16958 del 20/06/2008 (Rv. 603736 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Procedimento civile - Contumacia - Litisconsorzio necessario - Mancata notificazione al contumace di comparse contenenti domande nuove - Eccezione rilevabile d'ufficio o deducibile da parti diverse dal litisconsorte contumace - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE
L'inosservanza dell'obbligo di notificazione al contumace delle comparse contenenti domande nuove non può essere dedotta dalle altre parti né rilevata d'ufficio dal giudice, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nell'interesse esclusivo del contumace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)