Sez. 2, Sentenza n. 15540 del 07/12/2000 (Rv. 542537 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Cause riunite, pendenti nello stesso grado - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
L' art. 295 cod. proc. civ., che disciplina la sospensione necessaria del processo, è inapplicabile se la causa pregiudiziale pende nello stesso grado del processo, ed è stata riunita alla causa da essa pregiudicata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)