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Sez. 2, Sentenza n. 15540 del 07/12/2000 (Rv. 542537 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Cause riunite, pendenti nello stesso grado - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542537-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

L' art. 295 cod. proc. civ., che disciplina la sospensione necessaria del processo, è inapplicabile se la causa pregiudiziale pende nello stesso grado del processo, ed è stata riunita alla causa da essa pregiudicata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)