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Sez. 2, Sentenza n. 402 del 19/01/1979 (Rv. 396518 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CAUSE RIUNITE PENDENTI NELLO STESSO GRADO - SOSPENSIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - ESCLUSIONE - CAUSE RIUNITE PER MOTIVI DI CONNESSIONE PENDENTI IN GRADO DIVERSO DAVANTI ALLO STESSO GIUDICE - SOSPENSIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE PENDENTE IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396518-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CAUSE RIUNITE PENDENTI NELLO STESSO GRADO - SOSPENSIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - ESCLUSIONE - CAUSE RIUNITE PER MOTIVI DI CONNESSIONE PENDENTI IN GRADO DIVERSO DAVANTI ALLO STESSO GIUDICE - SOSPENSIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE PENDENTE IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*

L'istituto della sospensione necessaria non opera nell'ipotesi di cause riunite pendenti nello stesso grado, poiche in tal caso la questione pregiudiziale viene decisa coevamente - e in via logicamente prioritaria - con la questione pregiudicata, venendo a costituire, nel corpo dell'unica decisione, una questione logicamente preliminare. Quando invece le cause riunite per motivi di connessione dinanzi allo stesso giudice pendano in grado diverso, se e pregiudiziale la causa pendente in primo grado, non puo negarsi la applicazione dell'art 295 cod proc civ, poiche, diversamente, sarebbe decisa in grado di appello la causa pregiudicata e, non essendo possibile disporre la sospensione necessaria in Sede di giudizio di Cassazione, si perverrebbe al risultato di definire previamente la causa che ha come presupposto logico necessario, una causa ancora pendente dinanzi ad un altro giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)