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Sez. 2, Sentenza n. 4527 del 14/04/1992 (Rv. 476769 - 01)

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - In genere | Legato sostitutivo di legittima - Facoltà dell'onorato di chiedere la legittima - Condizioni - Rinuncia al legato sostitutivo - Necessità - Configurabilità della rinuncia - Criteri - Valutazione del comportamento complessivo del legatario - Necessità.
Stato
decisa il 1992-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476769-01

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - In genere

La rinuncia al legato sostitutivo, cui l'art. 551 cod. civ. subordina la facoltà dell'onorato di chiedere la legittima, non può desumersi di per sè dalla sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una riserva di chiedere soltanto l'integrazione della legittima, ferma restando l'attribuzione del legato, sia esso sostitutivo od in conto della legittima. Analogamente non presuppone necessariamente una formale rinuncia al legato la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario con il contestuale rifiuto delle disposizioni testamentarie lesive della legittima e con espressa riserva di chiedere in sede competente la integrazione, essendo necessario considerare il comportamento complessivo del legatario anteriore e successivo alla dichiarazione ed all'inizio della causa per trarne elementi univoci nel senso di un'effettiva rinuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 552, Cod. Civ. art. 649

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)