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Sez. 2, Sentenza n. 1261 del 02/02/1995 (Rv. 490252 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA | Rinuncia - Forma scritta - Necessità.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490252-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA

La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, che abbia per oggetto beni immobili, deve essere fatta con atto scritto, sotto pena di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 552, Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)