Sez. 2, Sentenza n. 1261 del 02/02/1995 (Rv. 490252 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA | Rinuncia - Forma scritta - Necessità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA
La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, che abbia per oggetto beni immobili, deve essere fatta con atto scritto, sotto pena di nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 552, Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)