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Sez. 1, Sentenza n. 2512 del 17/04/1980 (Rv. 406255 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZA STRANIERA - IN GENERE - POTERE DELLA PARTE ISTANTE DI LIMITARE L'OGGETTO DELLA RICHIESTA DI EFFICACIA DELLA SENTENZA STRANIERA DAL PUNTO DI VISTA OGGETTIVO E DA QUELLO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - RICHIESTA DI DELIBAZIONE LIMITATA AGLI EFFETTI CHE DAL PROVVEDIMENTO STRANIERO POSSONO DERIVARE NELL'AMBITO DI UN GIUDIZIO PENDENTE - LIMITAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AI SOGGETTI INTERESSATI A TALE GIUDIZIO - FATTISPECIE IN TEMA DI DELIBAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI UNA SOCIETA STRANIERA.*
Stato
decisa il 1980-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406255-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZA STRANIERA - IN GENERE - POTERE DELLA PARTE ISTANTE DI LIMITARE L'OGGETTO DELLA RICHIESTA DI EFFICACIA DELLA SENTENZA STRANIERA DAL PUNTO DI VISTA OGGETTIVO E DA QUELLO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - RICHIESTA DI DELIBAZIONE LIMITATA AGLI EFFETTI CHE DAL PROVVEDIMENTO STRANIERO POSSONO DERIVARE NELL'AMBITO DI UN GIUDIZIO PENDENTE - LIMITAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AI SOGGETTI INTERESSATI A TALE GIUDIZIO - FATTISPECIE IN TEMA DI DELIBAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI UNA SOCIETA STRANIERA.*

In tema di delibazione della sentenza straniera la parte istante ha il potere di limitare l'oggetto della richiesta di efficacia della sentenza straniera, non solo dal punto di vista oggettivo, circoscrivendola a determinati capi della pronuncia, ma anche dal punto di vista soggettivo, chiedendo, anche in via principale, che il provvedimento straniero venga delibato limitatamente agli effetti che da esso possono derivare nell'ambito di un determinato giudizio pendente: ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il contraddittorio va stabilito unicamente tra i soggetti interessati al giudizio stesso. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che la domanda di delibazione di una pronuncia straniera dichiarativa di fallimento di una societa straniera potesse essere chiesta dal curatore del fallimento nei confronti delle parti convenute in un giudizio pendente in Italia, senza necessita di integrare il contraddittorio nei confronti della societa straniera fallita). (V 2154/79, mass n 398498; (V 4651/76, mass n 383398; (V 40/71, mass n 349350; (V 557/70, mass n 345644).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)