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Sez. 1, Sentenza n. 4651 del 16/12/1976 (Rv. 383398 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - OBBLIGHI ALIMENTARI - SENTENZE DI CONDANNA IN FAVORE DI MINORI - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELLA PATERNITA NATURALE - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383398-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - OBBLIGHI ALIMENTARI - SENTENZE DI CONDANNA IN FAVORE DI MINORI - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELLA PATERNITA NATURALE - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Anche alla luce dei principi desumibili dalla convenzione di new York del 20 giugno 1956 sul recupero di crediti alimentari dall'estero, o da quella dell'Aja del 24 ottobre 1956 sulle obbligazioni alimentari verso i figli minori, dall'altra dell'Aja del 15 aprile 1958 sul riconoscimento e sulla esecuzione delle sentenze straniere in tema di obblighi alimentari verso i minori, e da quella di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la Competenza giudiziale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, allorquando il capo della pronuncia straniera relativo alla declaratoria di paternita naturale non puo essere riconosciuto in Italia per divieti attinenti all'ordine pubblico, questo non vale ad impedire che tale paternita possa essere accertata incidenter tantum, sulla base delle conclusioni cui e pervenuta la sentenza straniera; cio non per conferire al minore uno status familiare, ne per riconoscere i vari effetti morali e patrimoniali che da tale status derivano, ma limitatamente all'efficacia in Italia della condanna all'adempimento di obblighi alimentari che Forma oggetto di un altro capo della sentenza straniera, ed in esecuzione delle convenzioni internazionali intese a facilitare al massimo il riconoscimento all'estero di detti obblighi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Tratt. Internaz. 20/06/1956, Tratt. Internaz. 24/10/1956, Tratt. Internaz. 15/04/1958, Tratt. Internaz. 27/09/1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)