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Sez. L, Sentenza n. 2207 del 22/02/1992 (Rv. 475895 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Promozioni e concorsi | Promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. - Esclusione - Disciplina ex art. 18 all. A r.d. n. 148 del 1931 - Applicabilità - Diritto alla qualifica superiore del bigliettaio distaccato presso gli uffici comunali - Accertamento - Criteri - Eterogeneità e non comparabilità delle diverse mansioni - Valutazione del giudice del merito.
Stato
decisa il 1992-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475895-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Promozioni e concorsi

Essendo la disciplina sulla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. inapplicabile al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, cui si applica invece (come ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 257/84) la disciplina dettata dall'art. 18 all. A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, è alla stregua di tale norma speciale che deve essere valutata la pretesa alla qualifica superiore avanzata dal bigliettaio di un'azienda municipale di trasporti in relazione al suo distacco a prestare servizio presso gli uffici comunali, configurandosi come accertamento di fatto la valutazione del giudice del merito relativa all' eterogeneità, e perciò alla non comparabilità, delle mansioni svolte dapprima presso l'azienda e poi negli uffici del comune.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)