Sez. L, Sentenza n. 17803 del 17/10/2012 (Rv. 624077 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro - Assunzione di lavoratori in mobilità - Applicabilità della riduzione contributiva ex art. 25, comma 9, legge n. 223 del 1991 - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
La riduzione in tema di benefici contributivi, prevista dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato - così come quella prevista, con disposizione di identico tenore, dall'art. 8, secondo comma, della legge per le assunzioni a tempo determinato - non si applica ai premi assicurativi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia perché tale applicabilità è espressamente esclusa dall'art. 68, comma 6, della legge n. 388 del 2000, che ha interpretato autenticamente l'art. 8, secondo comma legge n. 223 del 1991, sia perché detta interpretazione è ricavabile direttamente dal testo del citato art. 25, comma 9, senza che una differenziazione sia giustificata dall'intento di favorire maggiormente l'assunzione a tempo determinato, per il cui incentivo è già previsto lo speciale contributo di cui all'art. 8, comma 4, della medesima legge.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)