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Sez. 3, Sentenza n. 1620 del 28/05/1968 (Rv. 333395 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - CITAZIONI IN PRIMO GRADO ED IN APPELLO - CARENZA DEL MANDATO ALLE LITI - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - RILASCIO SUCCESSIVO DELLA PROCURA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333395-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - CITAZIONI IN PRIMO GRADO ED IN APPELLO - CARENZA DEL MANDATO ALLE LITI - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - RILASCIO SUCCESSIVO DELLA PROCURA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

A norma dell'art. 125 cod.proc.civ., la procura al difensore dell'attore o dell'appellante puo essere rilasciata in data posteriore alla notifica della citazione, purche anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata. Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti dagli artt. 165 e 166 cod.proc.civ., il processo resta pendente, in uno stato di quiescenza, per la durata di un anno, decorrente dalla scadenza del termine per la Costituzione del convenuto o dell'appellato in tal caso, con la possibilita della Costituzione dell'attore o dell'appellante, viene a protrarsi anche la possibilita della convalida del difetto iniziale di rappresentanza del difensore che ha sottoscritto la citazione sprovvisto di procura, sempre che la procura venga rilasciata prima della Costituzione della parte rappresentata e che la Costituzione avvenga nei termini consentiti dalla legge processuale. (V. N.2394-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)