Sez. 2, Sentenza n. 3433 del 08/11/1974 (Rv. 371951 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - EFFICACIA SANATORIA EX TUNC - SCADENZA DEL TERMINE D'IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - EFFICACIA SANATORIA EX TUNC - SCADENZA DEL TERMINE D'IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
Il rilascio della procura al difensore dell'attore o dell'appellante in un momento successivo alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, purche anteriormente alla Costituzione in giudizio della parte rappresentata, come previsto dall'art 125, secondo comma, del codice di rito, ha l'effetto di sanare l'originario difetto di rappresentanza processuale del difensore che ha sottoscritto la citazione sprovvisto di procura, nel senso che la parte ratifica, riconoscendola come validamente esplicata in suo nome, l'attivita processuale espletata dal difensore medesimo. Per effetto di tale sanatoria, operativa ex tunc, non ha alcuna Rilevanza che la Costituzione in giudizio dell'appellante, a mezzo del difensore munito della procura in tal modo validamente rilasciatagli, abbia avuto luogo quando gia era scaduto il termine stabilito dalla legge per l'impugnazione. (Conf 1245'72, mass n 357744; V 1620'68, mass n 333395).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)