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Sez. 3, Sentenza n. 4114 del 06/04/1993 (Rv. 481731 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere | Immobili locati per uso abitativo - Sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio - Istanza del locatore di accertamento della non applicabilità - Decreto di accoglimento della non applicabilità - Decreto di accoglimento o di rigetto del pretore - Sentenza sull'opposizione proposta ex art. 2 del D.L. n. 551 del 1988 - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.
Stato
decisa il 1993-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481731-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere

La sentenza sulla opposizione proposta, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1988 n. 551 (convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1989 n. 61), contro il decreto con il quale il pretore accoglie o rigetta l'istanza del locatore di accertamento della non applicabilità della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati per uso abitativo prevista dall'art. 1 del citato decreto legge, è impugnabile con il ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 2 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)