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Sez. 1, Sentenza n. 9118 del 06/07/2001 (Rv. 547937 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Ordinanza ex art 373 cod. proc. civ.- Impugnabilità in cassazione - Nel caso di sentenza emessa in unico grado di giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547937-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

Il provvedimento con cui la corte d'appello abbia respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza da essa pronunziata in sede di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, in quanto privo di efficacia decisoria, non è impugnabile per cassazione, senza che rilevi in contrario la circostanza che si tratti di provvedimento emesso in unico grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)