Sez. 1, Sentenza n. 225 del 25/01/1969 (Rv. 338178 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESTENSIONE - ESECUZIONE FORZATA - SUSSISTENZA.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESTENSIONE - ESECUZIONE FORZATA - SUSSISTENZA.*
Appartengono alla Competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 del RD 16 marzo 1942, n. 267, non solo le controversie, che traggano origine dallo stato di dissesto, ma, anche tutte quelle che, comunque, incidano sulla procedura concorsuale, intesa nella sua sostanziale ratio di realizzare unitariamente l'esecuzione sul patrimonio del fallito e di assicurare la par condicio creditorum. Pertanto, una volta dichiarato il fallimento, anche la Competenza in materia di esecuzione forzata, che e di carattere funzionale, cede alla Competenza del tribunale fallimentare. (nella specie, si trattava di causa di opposizione a precetto). (Conf 889-61 V 1199-68, massima 332692 609-68, massima 331750 225-68, massima 331118 1997-67, massima 329025 1210-67, massima 327693).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)