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Sez. 5, Sentenza n. 20256 del 23/07/2008 (Rv. 604242 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Base imponibile - Criteri di valutazione - Area fabbricabile - Valore costituito da quello venale in comune commercio - Rilevanza nella determinazione del valore dei diversi livelli di fabbricabilità dell'area - Possibilità - Sussistenza - Criterio del valore commerciale complessivo.
Stato
decisa il 2008-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604242-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, il parametro per la determinazione del valore dell'area fabbricabile, fissato dall'art. 5, comma 5, del d.lgs n. 504 del 1992, è quello del valore venale in comune commercio, sul quale necessariamente incide il diverso livello di edificabilità delle parti che compongono l'area fabbricabile. Ne deriva che la valutazione dell'area medesima deve essere effettuata secondo il criterio del valore commerciale complessivo (pur tenendo conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che la compongono) e non attraverso la sommatoria del valore commerciale di sue eventuali segmentazioni individuate in funzione della loro specifica edificabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)