Sez. 2, Sentenza n. 1728 del 14/06/1973 (Rv. 364672 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il giudizio sulla loro attendibilita e concludenza nonche la scelta delle ragioni ritenute idonee a sorreggere la decisione sono attivita che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento - se correttamente motivato - non e sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 406/72, mass n 356310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)