Sez. 5, Sentenza n. 36094 del 27/09/2006 Ud. (dep. 31/10/2006) Rv. 235489 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA | Attribuzione di false generalità per entrare in corrispondenza con terzi ignari - Integrazione del reato di cui all'art. 494 cod. pen..
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA
Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza. (Nella specie, l'imputato aveva inviato lettere a terze persone fingendosi una donna vittima di violenze sessuali).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)