Sez. 4, Sentenza n. 1316 del 06/04/1970 Ud. (dep. 17/10/1970) Rv. 115516 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO - DANNO RISARCITO DA ISTITUTO ASSICURATORE -APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI - CONTRATTO STIPULATO DA TERZI NELL'INTERESSE DEL REO - FATTISPECIE IN TEMA DI INFORTUNIO SUL LAVORO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO - DANNO RISARCITO DA ISTITUTO ASSICURATORE -APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI - CONTRATTO STIPULATO DA TERZI NELL'INTERESSE DEL REO - FATTISPECIE IN TEMA DI INFORTUNIO SUL LAVORO.*
L'attenuante di cui alla prima ipotesi del n 6 dell'art 62 cod pen (aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno) e applicabile nel caso in cui l'istituto assicuratore abbia provveduto a risarcire il danno purche il contratto di Assicurazione sia stato stipulato nell'interesse diretto del colpevole anche se da altri. Consegue che, nel caso di infortunio sul lavoro, l'attenuante e applicabile nell'interesse del dipendente, che abbia cagionato un danno, quando il risarcimento sia effettuato in esecuzione di un contratto di Assicurazione stipulato dal datore di lavoro nell'interesse diretto dei dipendenti e, invece, inapplicabile l'attenuante quando il datore di lavoro abbia stipulato nel suo esclusivo interesse onde evitare le conseguenze della sua responsabilita civile per fatto dei dipendenti. (V 112054, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)