Sez. 1, Sentenza n. 9603 del 18/08/1992 (Rv. 478564 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Cessione di credito "pro solvendo" - Azione revocatoria - Esercizio - Termine - Computo.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
La cessione di credito "pro solvendo", che si perfeziona col solo consenso dei contraenti, produce immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito (indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato in funzione solutoria o a scopo di garanzia), mentre l'effetto liberatorio del cedente si realizza al momento del pagamento da parte del terzo, con la conseguenza che il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 della Legge Fallimentare, si computa dalla data della cessione e non da quella del pagamento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)