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Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 29/07/2005 (Rv. 584395 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione di credito "pro solvendo" - Mezzo anormale di pagamento - Configurabilità - Condizioni - Accertamento in concreto della funzione solutoria della cessione - Necessità - Criteri - Valutazione del contesto oggettivo e soggettivo dell'atto - Necessità - Contesto del successivo pagamento del credito ceduto - Irrilevanza - Fattispecie in tema di cessione "pro solvendo" con pagamento al cessionario eseguito da un ulteriore cessionario del credito.
Stato
decisa il 2005-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584395-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Agli effetti dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 legge fall., la cessione di credito "pro solvendo", in quanto diretta alla estinzione di una obbligazione del cedente come effetto finale di un negozio giuridico soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto, integra un mezzo non normale per il pagamento stesso. Tuttavia, poiché la cessione di credito è un negozio a causa variabile - potendo essere stipulata anche a fine di garanzia, oltre che di pagamento - e poiché sono diverse le condizioni di assoggettabilità a revocatoria fallimentare dei pagamenti e delle garanzie, l'effettiva funzione solutoria della cessione "pro solvendo" di un credito va accertata in concreto, in ragione della sua eventuale destinazione all'estinzione o alla riduzione di una pregressa esposizione passiva: destinazione che peraltro dipende unicamente dal contesto oggettivo e soggettivo della cessione stessa, e non già da quello del successivo pagamento del credito ceduto. (In base all'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale - sulla premessa che la cessione di credito "pro solvendo" costituisca atto di pagamento solo quando il cessionario venga effettivamente pagato dal debitore ceduto - aveva escluso che nel caso di specie essa fosse assoggettabile a revocatoria fallimentare, essendo stato il cessionario pagato, non dal debitore ceduto, ma da un fideiussore del cedente, cui il cessionario stesso aveva a sua volta ceduto il credito: circostanza, quest'ultima, da ritenere per contro del tutto irrilevante, dovendosi piuttosto accertare se la cessione controversa avesse avuto, in concreto, funzione solutoria nei rapporti tra il cedente, poi fallito, ed il cessionario).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)