Sez. 1, Sentenza n. 6047 del 05/07/1997 (Rv. 505740 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione di credito in funzione solutoria - Mezzo anormale di pagamento - Conseguente assoggettabilità a revocatoria fallimentare - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
La cessione di credito, effettuata in funzione solutoria, attesa la sua anormalità rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti al danaro è soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall., sottraendosene soltanto quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito con essa estinto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)