Sez. 1, Sentenza n. 551 del 19/01/2000 (Rv. 532961 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Per testimoni - Ammissibilità - Limiti - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
In tema di simulazione, i limiti stabiliti dall'art. 1417 cod. civ. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 cod. civ.) all'ammissibilità della prova testimoniale sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati, e non possono, pertanto, essere rilevati d'ufficio da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)