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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16377 del 17/07/2014 (Rv. 632404 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Prova presuntiva della simulazione - Limiti di ammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deducibilità necessaria quanto meno con l'atto di impugnazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632404-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE

L'inammissibilità della prova per presunzioni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un'espressa eccezione della parte, che, ove non possa essere anteriormente sollevata, deve comunque essere fatta valere con l'atto di impugnazione, poiché i limiti stabiliti dall'art. 1417 cod. civ. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 cod. civ.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)