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Sez. L, Sentenza n. 5685 del 25/06/1997 (Rv. 505455 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Computabilità degli oneri indiretti nel tasso specifico aziendale - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505455-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Nell'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel settore industriale, i cosiddetti oneri indiretti sono computabili ai fini della determinazione sia del tasso medio nazionale di tariffa che del tasso specifico aziendale, posto che l'inclusione degli oneri indiretti solo nel tasso medio nazionale comporterebbe che, a parità di sinistrosità aziendale con quella nazionale, si avrebbero premi aziendali ridotti rispetto a quelli medi, con evidente compromissione dell'equilibrio finanziario complessivo dell'Istituto assicuratore. La diversa formulazione tra la tariffa del 1978 e quella del 1988 approvata con D.M. del 18 giugno 1988 (che all'art. 20 prevede espressamente il computo dei costi indiretti) non può addurre argomenti in senso contrario, posto che, trattandosi di normativa secondaria, priva perciò del potere di modificare i principi contenuti nel d.P.R. n. 1124 del 1965, ad essa deve attribuirsi funzione esplicativa e non innovativa.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 30, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)