diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10285 del 16/07/2002 (Rv. 555782 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO | Competenza per territorio - Accordo delle parti - Forma dell'accordo - Clausola di deroga alla competenza predetta - Specifica approvazione scritta ex art. 1341 cod. civ. - Sottoscrizione apposta dopo il richiamo alla clausola derogativa - Sufficienza - Nuova disciplina ex art. 1469 bis cod. civ.relativa ai contratti del consumatore - Efficacia retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555782-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO

Il requisito della specifica approvazione scritta che, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., condiziona la efficacia della clausola di deroga alla competenza territoriale può dirsi soddisfatto anche attraverso la sottoscrizione - distinta da quella di approvazione delle condizioni generali del contratto - apposta dopo il richiamo, che può essere espresso nella sola forma numerica e/o di titolo, alla clausola in questione, in quanto tale richiamo permette al sottoscrittore di conoscere il contenuto della clausola e non fa dubitare che la stessa sia stata adeguatamente sottoposta al suo esame, anche se è riferito anche ad altre clausole onerose ed indicate separatamente attraverso riferimenti analoghi. (Fattispecie relativa a contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina dettata, per i contratti del consumatore, dall'art. 1469 bis cod. civ., introdotto dall'art. 25 della legge 52/1996, e privo di efficacia retroattiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)